DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 347/1957 - Sezioni specializzate per il commercio con l'estero presso gli Istituti tecnici commerciali.

Sezioni specializzate per il commercio con l'estero presso gli Istituti tecnici commerciali.

Numero 347 Anno 1957 GU 29.05.1957 Codice 057U0347

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-22;347

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Il corso di studi nelle sezioni specializzate per il commercio con l'estero presso gli Istituti tecnici commerciali ha durata quinquennale.


Art. 2

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Comma 1

Nelle sezioni di cui all'articolo precedente si insegnano: religione, lettere italiane, storia, matematica, fisica, scienze naturali, geografia generale ed economica, chimica, merceologia, prima lingua straniera, (francese), seconda lingua straniera (inglese), terza lingua straniera (tedesco o spagnolo), computisteria e ragioneria con esercitazioni, tecnica commerciale con esercitazioni (tecnica dei trasporti e delle assicurazioni, tecnica bancaria e mercantile, tecnica e disciplina del commercio estero e dei cambi, dogane), istituzioni di diritto, economia politica, elementi di scienza finanziaria e statistica, calligrafia, stenografia, dattilografia, educazione fisica.


Art. 3

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Comma 1

Nell'annessa tabella firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dai Ministri per il tesoro, per la pubblica istruzione e per il commercio con l'estero, sono fissati:
a) gli insegnamenti per i quali si costituiscono cattedre di ruolo;
b) gli insegnamenti da affidarsi per incarico;
c) i raggruppamenti di materie da affidarsi al medesimo insegnante;
d) gli orari d'obbligo dei singoli insegnanti.


Art. 4

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Comma 1

Per l'accesso alle cattedre indicate nella tabella annessa, valgono i titoli previsti dalle tabelle allegate al regio decreto 11 febbraio 1941, n. 229, per le sezioni ordinarie dell'Istituto tecnico commerciale.


Art. 5

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Comma 1

Alla prima classe delle sezioni specializzate per il commercio con l'estero possono accedere gli alunni provvisti di licenza da scuola media.


Art. 6

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Comma 1

Alle classi successive alla prima si accede per promozione dalla classe immediatamente inferiore o per esame di idoneita' cui sono ammessi gli alunni privatisti che abbiano conseguito la licenza da scuola media tanti anni prima quanti ne occorrono, secondo il corso normale degli studi, per raggiungere la classe alla quale intendono iscriversi.
E' consentito il passaggio dalle sezioni ordinarie degli Istituti tecnici commerciali alle sezioni specializzate per il commercio con l'estero, previo esame di integrazione sulle materie non comprese nei programmi di insegnamento delle sezioni ordinarie ma previste dai programmi di insegnamento relativi alla classe delle sezioni specializzate cui si vuole accedere.


Art. 7

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Comma 1

Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le norme vigenti per le sezioni ordinarie dell'Istituto tecnico commerciale.