Gli accertamenti sanitari, ai quali e' soggetto sia chi intenda ottenere l'iscrizione o la reinscrizione nelle matricole del personale navigante della navigazione interna, sia chi, essendo iscritto nelle predette matricole, chieda di conseguire i relativi titoli professionali per i servizi di coperta e di macchina, si effettuano secondo le norme del presente decreto.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Il riconoscimento del requisito dell'idoneita' fisica alla navigazione, al fine della iscrizione o della reinscrizione nelle matricole del personale navigante della navigazione interna, e' fatto sulla base dei requisiti psico-fisici minimi stabiliti dalla tabella A annessa al presente decreto e firmata dal Ministro per i trasporti.
L'accertamento dell'idoneita' fisica all'esercizio delle funzioni alle quali abilitano i titoli professionali del personale navigante della navigazione interna e' fatto sulla base dei requisiti psico-fisici stabiliti per i singoli titoli professionali della tabella B annessa al presente decreto e firmata dal Ministro per i trasporti.
Art. 3
#Comma 1
Le visite mediche di controllo, dirette ad accertare la sussistenza nel personale navigante della navigazione interna della idoneita' fisica al servizio della navigazione, o di quella occorrente per l'esercizio delle funzioni alle quali abilitano i relativi titoli professionali, sono eseguite sulla base dei requisiti psico-fisici rispettivamente stabiliti dalle tabelle A e B di cui al precedente art. 2.
Art. 4
#Comma 1
Nei casi indicati nel presente decreto la visita sanitaria e' effettuata dai funzionari medici di ruolo in sott'ordine degli Ispettorati sanitari compartimentali delle Ferrovie dello Stato, che rilasciano all'interessato apposito certificato redatto secondo il modello allegato al presente decreto.
Contro le risultanze della visita sanitaria di cui al precedente comma e' ammesso ricorso, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dell'esito della visita, al capo dell'Ispettorato sanitario cui appartiene il medico che ha emesso il primo giudizio.
Le spese inerenti agli accertamenti medici in questione sono a carico degli interessati.