Sono approvati e resi esecutivi l'annessa convenzione e l'atto aggiuntivo stipulati in Milano, in data 19 novembre 1956 e 16 gennaio 1957, per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facolta' di lettere e filosofia della libera Universita' cattolica del "Sacro Cuore" di Milano.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
E' istituito, ai sensi dell'art. 63, secondo comma, del testa unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo, a decorrere dall'anno accademico 1956-57 e per la durata di anni dieci, riservato all'insegnamento di ebraico e lingue semitiche comparate, in aggiunta a quelli stabiliti per la Facolta' di lettere e filosofia dell'Universita' cattolica di Milano.
Art. 3
#Comma 1
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero vengano meno per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti il posto di cui al precedente articolo, restera' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare e con l'obbligo per i privati sovventori di cui al suindicato atto aggiuntivo alla convenzione, di corrispondergli il trattamento di cessazione dal servizio e di quiescenza che possa eventualmente spettargli.