A decorrere dal 1 ottobre 1954 vengono istituite:
a) una Scuola tecnica commerciale statale in Alassio;
b) una Scuola tecnica commerciale statale in Avellino;
c) una Scuola tecnica commerciale statale in Orbetello.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
I posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico presso le suddette Scuole sono indicati nelle tabelle I, II, III allegate al presente decreto, firmate, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.
Art. 3
#Comma 1
Alle istituzioni di cui al precedente articolo si applicano le norme stabilite dagli articoli 7 e 8 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 729.
I contributi a carico dello Stato per il mantenimento delle Scuole suddette sono fissati nella misura indicata nella tabella IV annessa al presente decreto, firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.
Art. 4
#Comma 1
Alle spese derivanti dall'attuazione del presente decreto sara' fatto fronte con i normali stanziamenti di bilancio previsti per le nuove istituzioni di Istituti e Scuole di istruzione tecnica per l'anno scolastico 1954-55.