E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Modena il 24 gennaio 1955 tra l'Universita' degli studi e gli Enti locali in essa indicati, per la proroga fino al 31 ottobre 1960 della convenzione approvata col regio decreto 28 maggio 1936, n. 1162.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero vengano meno, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo restera' senz'altro soppresso, con la conseguente cessazione dal servizio del titolare e con l'obbligo per gli Enti sovventori di corrispondergli l'eventuale trattamento di cessazione.