Al personale con rapporto stabile d'impiego, gia' appartenente alle Camere di commercio della Libia, all'Ufficio eritreo dell'economia, al Comitato dell'economia della Somalia, e agli Uffici coloniali dell'economia, in servizio presso le Amministrazioni statali ai sensi della legge 16 settembre 1940, n. 1450, del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 839 e dell'art. 12 della legge 29 aprile 1953, n. 430, o comunque di fatto, e' concesso, in aggiunta alle competenze in vigore, a decorrere dal 1 gennaio 1954 e fino al 30 giugno 1955, un assegno integrativo mensile, non cedibile e non pignorabile o sequestrabile, nelle misure nette stabilite dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica, 4 febbraio 1955, n. 23, per i dipendenti statali, cui e' riferita la parificazione gerarchica del predetto personale, richiamata dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1452.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Sono estese all'assegno integrativo di cui al precedente articolo, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 5, 6, 7 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23.
Sull'assegno stesso non gravano le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali.
Art. 3
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.