Fermi restando le misure e i criteri di attribuzione, la concessione dell'assegno integrativo di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23, ed agli analoghi provvedimenti emanati inl'applicazione dell'art. 4 dello stesso decreto, e' prorogata, a titolo di acconto sui nuovi stipendi, paghe e retribuzioni che deriveranno dal conglobamento parziale dei trattamenti economici del personale statale previsto con effetto dal 1 luglio 1955, dall'art. 2 - punto 12 - della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, sino all'entrata in vigore del provvedimento di attuazione del conglobamento medesimo.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Le somme corrisposte in attuazione del precedente art. 1 saranno recuperate, in unica soluzione, nella prima applicazione del provvedimento di conglobamento parziale dei trattamenti economici di cui e' cenno nello stesso art. 1.
Art. 3
#Comma 1
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.
La facolta' di cui al precedente comma si estende anche alle assegnazioni di fondi a favore delle Amministrazioni statali con ordinamento autonomo, per sovvenzioni in dipendenza dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto.
Art. 4
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1 luglio 1955.