DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 746/1955 - Proroga della concessione dell'assegno integrativo di cui al decreto Presidenziale 4 febbraio 1955, n. 23, attribuito al personale statale in esecuzione della legge delega.

Proroga della concessione dell'assegno integrativo di cui al decreto Presidenziale 4 febbraio 1955, n. 23, attribuito al personale statale in esecuzione della legge delega.

Numero 746 Anno 1955 GU 23.08.1955 Codice 055U0746

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Fermi restando le misure e i criteri di attribuzione, la concessione dell'assegno integrativo di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23, ed agli analoghi provvedimenti emanati inl'applicazione dell'art. 4 dello stesso decreto, e' prorogata, a titolo di acconto sui nuovi stipendi, paghe e retribuzioni che deriveranno dal conglobamento parziale dei trattamenti economici del personale statale previsto con effetto dal 1 luglio 1955, dall'art. 2 - punto 12 - della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, sino all'entrata in vigore del provvedimento di attuazione del conglobamento medesimo.


Art. 2

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Comma 1

Le somme corrisposte in attuazione del precedente art. 1 saranno recuperate, in unica soluzione, nella prima applicazione del provvedimento di conglobamento parziale dei trattamenti economici di cui e' cenno nello stesso art. 1.


Art. 3

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Comma 1

Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.
La facolta' di cui al precedente comma si estende anche alle assegnazioni di fondi a favore delle Amministrazioni statali con ordinamento autonomo, per sovvenzioni in dipendenza dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto.


Art. 4

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Comma 1

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1 luglio 1955.