DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 747/1955 - Attribuzione di un assegno integrativo mensile netto al personale insegnante delle scuole elementari festive^ed estive.

Attribuzione di un assegno integrativo mensile netto al personale insegnante delle scuole elementari festive^ed estive.

Numero 747 Anno 1955 GU 23.08.1955 Codice 055U0747

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Agli insegnanti delle scuole elementari festive ed estive di cui all'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 1002, e' concesso, in aggiunta alle competenze in vigore, a decorrere dal 1 gennaio 1954 e fino al 30 giugno 1955, un assegno integrativo mensile netto, non cedibile e non pignorabile o sequestrabile, in misura pari, per ogni ora settimanale di lezione, ad un venticinquesimo dell'assegno integrativo mensile netto stabilito dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23, per i dipendenti del grado 12°, ma comunque non inferiore a lire 1500 mensili.


Art. 2

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Art. 3

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Comma 1

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.