Al personale di ruolo e a contratto tipo, gia' appartenente alle Amministrazioni municipali dell'Africa italiana, in servizio presso Amministrazioni statali in applicazione della legge 16 settembre 1940, n. 1450, del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 839, e dell'art. 12 della legge 29 aprile 1953, n. 430, e' concesso, in aggiunta alle competenze in vigore, a decorrere dal 1 gennaio 1954 e fino al 30 giugno 1955, un assegno integrativo mensile, non cedibile e non pignorabile o sequestrabile, nelle misure nette stabilite dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23, per i dipendenti statali, cui il predetto personale risulta, parificato mediante decreto n. 141494 in data 13 settembre 1951 del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per l'Africa italiana, concernente l'estensione al personale medesimo dell'indennita' di finzione e dell'assegno perequativo stabilito dalla legge 11 aprile 1950, n. 130.
Per il personale di cui al precedente comma che si sia avvalso della facolta' di opzione prevista dall'art. 22 del decreto Presidenziale 30 novembre 1954, n. 1451, l'assegno integrativo, con decorrenza dal quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto Presidenziale stesso, e' fissato nella misura netta di lire cinquemila mensili.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Per il personale straordinario gia' appartenente alle Amministrazioni municipali dell'Africa italiana, in servizio presso le Amministrazioni statali in applicazione della legge 16 settembre 1940, n. 1450, del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 839, e dell'art. 12 della legge 29 aprile 1953, n. 430, l'assegno integrativo e' fissato, con la decorrenza e con le caratteristiche stabilite nel primo comma del precedente art. 1, nella misura netta di lire cinquemila mensili.
Art. 3
#Comma 1
Sono estese all'assegno integrativo di cui ai precedenti articoli, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 5, 6, 7 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23.
Sull'assegno stesso non gravano le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali.
Art. 4
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.