DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 881/1953 - Variazioni alle tariffe di trasporto sulle Ferrovie dello Stato.

Variazioni alle tariffe di trasporto sulle Ferrovie dello Stato.

Numero 881 Anno 1953 GU 05.12.1953 Codice 053U0881

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-12-03;881

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Le tariffe attualmente vigenti per il trasporto delle persone sulle Ferrovie dello Stato sono aumentate del venticinque per cento.
E' fatta eccezione per i prezzi dei biglietti settimanali per impiegati, operai e braccianti di cui alla tariffa n. 23, per i quali l'aumento e' del quindici cento. Restano immutate le basi di prezzo delle zone di percorrenza da km. 801 in poi, relative alle tariffe per i viaggi di corsa semplice di cui al capo V delle "Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato".


Art. 2

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Comma 1

L'ammontare delle singole basi di tariffa quale risulta dall'applicazione dell'aumento di cui all'art. I e' arrotondato, quando necessario:
a) al centesimo superiore per le basi delle tariffe nn.1,2, 3, 4, 5, 6, 7 e 51 delle "Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato";
b) ai dieci centesimi superiori per le basi delle tariffe n. 21 e 23 delle predette "Condizioni e tariffe".


Art. 3

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Comma 1

I prezzi attualmente vigenti per il trasporto delle cose sulle Ferrovie dello Stato sono aumentati del dieci per cento. Restano immutate le basi di tariffa relative alla zona oltre 1000 km. (zona XIII) delle classi da n. 1 a 12 e da n. 41 a 85, di cui al capo XII delle "Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato".


Art. 4

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Comma 1

L'aumento di cui all'art. 3 viene praticato sull'ammontare complessivo delle tasse, soprattasse, diritti accessori di ogni genere, gravanti su ogni spedizione, previsti dalle "Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato", dalle "Concessioni speciali per determinati trasporti di persone e di cose", dal "Regolamento per i trasporti militari delle cose" come pure sulle tasse o prezzi minimi e massimi di qualsiasi specie.


Art. 5

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Comma 1

In deroga all'art. 3, l'aumento delle tasse di porto per i prodotti ortofrutticoli spediti a carro, previsti dalle Tariffe speciali provvisorie nn. 501, 502, 503 e 504, di cui al decreto del Ministro per i trasporti 27 febbraio 1952, n. 3444, e' temporaneamente limitato alla misura del cinque per cento.
La tassa minima per tonnellata e per chilometro di cui alle tariffe nn. 503 e 504 e' modificata come segue:
L. 3,60 per la Tariffa speciale provvisoria n. 503;
L. 2,85 per la Tariffa speciale provvisoria n. 504.


Art. 6

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Comma 1

Il Ministro per i trasporti provvedera', con le modalita' previste dall'art. 6, comma d) del regio decreto-legge 25 gennaio 1940, n. 9, a conglobare opportunamente gli aumenti di cui agli articoli 3, 4 e 5 nelle basi di tariffa e nei singoli prezzi comunque vigenti e ad apportare gli eventuali adeguamenti ai vari importi figuranti nelle tariffe.
Per le basi delle classi di prezzo da n. 1 a n. 12 e da n. 41 a n. 85, di cui al capo XII delle predette "Condizioni e tariffe", l'arrotondamento dovra' essere effettuato, quando necessario, al centesimo superiore.


Art. 7

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Art. 8

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Comma 1

Il presente decreto entra in vigore il 10 dicembre 1953: tuttavia, le attenuazioni di prezzo risultanti dall'ultima parte dell'art. 1, per i viaggi di corsa semplice, e dall'art. 3, per le classi merci da n. 1 a 12 e da n. 41 a 85 entreranno in vigore il 1 febbraio 1954.