A decorrere dal 1 ottobre 1950, sono istituite le scuole e i corsi secondari di avviamento professionale e i relativi posti di organico di cui alle tabelle A-1, A-2 e B, annesse al presente decreto, firmate, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Gli oneri relativi alla somministrazione, manutenzione ed arredamento dei locali, illuminazione, riscaldamento e spese varie di ufficio, nonche' gli stipendi al personale amministrativo e di servizio, faranno carico ai rispettivi Comuni, a norma dell'art. 91 lettera F) del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale.
Art. 3
#Comma 1
A decorrere dal 1 ottobre 1950, sono soppresse le scuole e i corsi secondari di avviamento professionale e i relativi posti di organico di cui alle tabelle C e D annesse al presente decreto, firmate, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.
Art. 4
#Comma 1
Con decreto dei Ministri per la pubblica istruzione e per il tesoro verranno apportate agli organici complessivi delle scuole e dei corsi secondari di avviamento professionale statali, le modificazioni derivanti dall'applicazione del presente decreto.