Al direttore dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi, da nominare ai sensi dell'art. 40, comma secondo, della legge 11 gennaio 1957, n. 6, e' attribuito il coefficiente di stipendio 670, previsto dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1