Il termine di cui al secondo comma dell'art. 1 del decreto Presidenziale 8 agosto 1955, n. 695, e' prorogato a non oltre il 31 dicembre 1960.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
La disposizione dell'art. 1 del decreto Presidenziale 8 agosto 1955, n. 695, modificata come al precedente art. 1, e' estesa ai sotto indicati macchinari ed attrezzature, anche se incompleti, che differiscono da quelli previsti dal su citato decreto esclusivamente per le seguenti caratteristiche:
ex 898 - ex 901 tubi e relativi raccordi, gomiti, giunti, manicotti, frange, ecc. per pressione non inferiore ai due terzi di quella indicata in detto decreto;
ex 1042 - ex 1043 caldaie a vapore, capaci di produrre un quantitativo di vapore non inferiore alla meta' di quello indicato in detto decreto, con pressione non inferiore a una volta e mezzo quella ivi indicata; loro parti, e relativi apparecchi ausiliari ed accessori;
ex 1046 - ex 1062 turbine a vapore, di potenza di targa non inferiore alla meta' di quella indicata in detto decreto, per vapore a pressione non inferiore a una volta e mezzo quella ivi indicata, e loro parti;
ex 1059 - ex 1062 motopompe e loro parti staccate, per alimentazione di caldaie con un quantitativo di acqua all'ora non inferiore alla meta' di quello indicato in detto decreto, a temperatura non inferiore a nove decimi e pressione almeno doppia di quelle ivi indicate;
ex 1063 - ex 1068 ventilatori e bruciatori misti per le caldaie sopra descritte;
ex 1171 - ex 1178 alternatori elettrici e relativi apparecchi automatici di regolazione, di potenza di targa non inferiore alla meta' di quella indicata in detto decreto;
ex 1197 - ex 1283 precipitatori elettrostatici per la depurazione dei fumi, e apparecchiature e complessi per la regolazione ecc., per le caldaie e i turboalternatori sopra indicati;
ex 1284 apparecchi elettrici di misura e di registrazione, e loro parti, da montare sulle apparecchiature e sui complessi per la regolazione ecc. sopra indicati;
La stessa disposizione e' estesa ai sotto indicati macchinari ed attrezzature, anche se incompleti:
ex 1046 turbine a vapore o a gas, di potenza non inferiore a 27.000 HP, per gruppi generatori di energia elettrica per l'alimentazione autonoma dei servizi ausiliari di centrale e di miniera;
ex 1059-a elettropompe sommerse da miniera, per acqua e fango, di potenza non inferiore a 30 Kw.;
ex 1072 impianti per la condensazione del vapore a mezzo dell'aria, costituiti da elettroventilatori, radiatori, motoriduttori e accessori; essiccatoi speciali per lignite, e loro parti;
ex 1130 bilance a nastro per pesatura continua, della portata di 200 tonnellate-ora;
ex 1147-d motograders e motorscrapers;
ex 1149 apparecchi per il vaglio, la cernita e il lavaggio della lignite, e loro parti;
ex 1165 trasportatori pneumatici, per scorie e ceneri;
ex 1197-c, e separatori elettromagnetici, e loro parti;
ex 1202-d - ex 1203-c rivelatori di corpi estranei alla lignite, e loro parti;
ex 1219-a-3 autoveicoli speciali, azionati da due motori Diesel con cilindrata complessiva superiore a 10.000 cmc., muniti di congegni per il sollevamento del cassone, non ammessi a circolare su strada e destinati esclusivamente ai trasporti nell'ambito delle miniere di lignite.
Art. 3
#Comma 1
Le denominazioni dei macchinari ed attrezzature, previste all'art. 1 del decreto Presidenziale 8 agosto 1955, n. 695, in corrispondenza delle voci ex 1142, ex 1147-d, ex 1218-a-2, sono sostituite dalle seguenti:
ex 1142 trasportatori meccanici a nastro, scomponibili;
ex 1147-d macchine per l'estrazione dei minerali, per l'escavazione e la preparazione del terreno (escavatori meccanici semoventi e girevoli, azionati da motori elettrici della potenza complessiva non inferiore a 900 Kw.
per quelli destinati alla escavazione della terra, e non inferiore a 150 Kw.
per quelli destinati alla escavazione della lignite, anche muniti di spanditori per terra, meccanici semoventi e girevoli, azionati da motori elettrici della potenza complessiva di non meno di 300 Kw., di tramoggie semoventi su binario, di trasportatori meccanici a nastro su carri semoventi, girevoli, azionati da motori elettrici della potenza non inferiore a 50 Kw.);
ex 1218-a-2 - ex 1170 trattori a cingoli, azionati da motore a combustione interna con cilindrata superiore ai 12.000 cmc., e trattori a ruote, azionati da motore a combustione interna con cilindrata superiore ai 7000 cmc., anche muniti di pala caricatrice e di lama livellatrice.
Art. 4
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.