IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura a dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, modificato dall'art. 1 della legge 16 novembre 1939, n. 1889;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia ed il Ministro per il tesoro;
Decreta:
L'Avvocatura dello Stato puo' assumere la rappresentanza e la difesa, nei giudizi attivi e passivi davanti le autorita' giudiziarie, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali, delle Casse o fondi di conguaglio, di rischi o di compensazione, e in genere delle casse o dei fondi comunque denominati, istituiti o da istituire per la gestione dei sovraprezzi, di quote di prezzi o di contribuzioni imposte dalle competenti autorita' per la disciplina dei prezzi.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1