E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Milano il 23 luglio 1953 per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la Facolta' di ingegneria del Politecnico di Milano.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
E' istituito ai sensi dell'art. 1, sub art. 13-bis, della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario riservato all'insegnamento di geofisica mineraria, presso la Facolta' d'ingegneria del Politecnico di Milano, in aggiunta a quelli indicati nella tabella A annessa ai decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172 (convertito nella legge citata), e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 3
#Comma 1
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero vengano a cessare, o diventino insufficienti per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente art. 2, sara' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare e con l'obbligo, per l'ente sovventore, di corrispondere ad esso il trattamento di cessazione che possa eventualmente spettargli.