Le fortificazioni, i fabbricati, le strade e le opere in genere destinate alla Difesa da costruirsi dalla Marina militare nel territorio del comune di Camerano, in provincia, di Ancona, sono dichiarati di pubblica utilita'.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
All'esproprio degli immobili nonche' dei diritti immobiliari all'uopo occorrente, e che verranno designati dal Ministro per la difesa, sara' provveduto a norma delle leggi 25 giugno 1865, n. 2359 e 18 dicembre 1879, numero 5188, citate nelle premesse, entro il termine di mesi diciotto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.((1))
Il termine entro il quale i lavori di cui al precedente art. 1 dovranno essere portati a compimento e' stabilito in anni dieci, sempre a far tempo dalla data suddetta.
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 31 gennaio 1957, n. 109 ha disposto (con l'articolo unico) che il termine previsto dal primo comma del presente articolo e' prorogato di mesi diciotto.