IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto del Politecnico di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1028, e modificato con regio decreto 11 luglio 1942, n. 921 e con decreti del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1951, n. 1802 e 14 settembre 1954, n. 1201;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dei Politecnico anzidetto;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto del Politecnico di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Dopo l'art. 13, e' aggiunto il seguente nuovo articolo, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.
Art. 14. - Nel triennio di studi di applicazione del corso di laurea in architettura solo istituiti, ai sensi della legge 11 aprile 1953, n. 312, i seguenti nuovi insegnamenti complementari di durata annuale:
1) Architettura sociale;
2) Allestimento e museografia;
3) Arte e tecnica del serramento;
4) Unificazione edilizia e prefabbricazione;
5) Complementi di urbanistica.
L'art. 27 e' sostituito dal seguente:
Le tasse e soprattasse dei singoli corsi di perfezionamento sono determinate ogni anno accademico con deliberazione del Consiglio di amministrazione su proposta del Consiglio della facolta' di ingegneria approvata dal Senato accademico. I contributi sono stabiliti ogni anno accademico dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Senato accademico, udita la Facolta' e scuola.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1