E' data facolta' al Ministro per la difesa di richiamare alle armi per istruzione, durante il periodo intercorrente tra la data del presente decreto e il termine dell'esercizio 1955-56, contingenti per complessivi n. 300 sottufficiali e n. 600 graduati e comuni della forza in congedo appartenenti alle diverse categorie e specialita' del C.E.M.M.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Il richiamo avra' luogo nel tempo, nei modi e per la durata che saranno stabiliti dal Ministro per la difesa.