Per il periodo che decorre dalla entrata in vigore del presente decreto a non oltre il 31 luglio 1954, il dazio previsto dalle norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa per i cavalli da macello (voce di tariffa 1-h) e per il bestiame bovino, ovino, caprino e suino (voci 3, 4, 5 e 6) e' stabilito nella misura del 16% del valore, e il dazio previsto per le carni macellate fresche, anche refrigerate o congelate e per le frattaglie commestibili, fresche, anche refrigerate (voci 13 e ex 14) e' stabilito nella misura del 18% del valore.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Con l'entrata in vigore del presente decreto e' sospeso per lo stesso periodo di cui all'art. 1 il dazio stabilito con le norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa per le frattaglie commestibili, congelate (voce ex 14), rimanendo applicabile per tali prodotti il dazio convenzionato col Protocollo di Torquay.
Art. 3
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.