E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Palermo il 21 settembre 1956 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facolta' di medicina e chirurgia della Universita' di Palermo.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di radiologia in aggiunta a quelli indicati, per la Facolta' di medicina e chirurgia della Universita' di Palermo, nella tabella D annessa al predetto testo unico e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 3
#Comma 1
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo restera' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare e con l'obbligo per l'Ente sovventore di corrispondergli il trattamento di cessazione che possa eventualmente spettargli.