DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 560/1955 - Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Milano.

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Milano.

Numero 560 Anno 1955 GU 20.07.1955 Codice 055U0560

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato con regio decreto 22 maggio 1939, numero 1166 e modificato con legge 1 giugno 1939, n. 872; con regi decreti 26 ottobre 1910, n. 2056; 15 aprile 1942, n. 423; 24 ottobre 1942, n. 1847; con decreto del Capo provvisorio dello Stato 27 luglio 1947, n. 1138 e con decreti del Presidente della Repubblica 23 settembre 1949, n. 942, 21 novembre 1949, n. 1194; 13 marzo 1950, n. 283; 27 ottobre 1951, n. 1825; 23 aprile 1952, n. 873; 10 febbraio 1953, n. 383; 13 febbraio 1954, numero 750; 14 settembre 1954, n. 1161; 27 gennaio 1955, n. 219 e 16 febbraio 1955, n. 136;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso.
L'ordinamento del corso di perfezionamento in filologia classica, e' modificato nel modo seguente:

Corso di perfezionamento in filologia classica

Art. 59. - Alla Facolta' di lettere e filosofia e' annesso un corso di perfezionamento in filologia classica, che ha la durata di un anno. Al corso possono iscriversi i laureati in lettere.
Art. 60. - Gli iscritti debbono seguire le lezioni, partecipare alle esercitazioni e superare, fra gli esami orali, tre esami delle seguenti materie: letteratura latina, letteratura greca, glottologia, filologia greco-latina, papirologia, paleografia classica.
Negli esami orali i candidati debbono anche dar prova di saper leggere correntemente opere filologiche scritte in due lingue straniere scelte fra la francese, l'inglese e la tedesca.
Art. 61. - Alla fine del corso i candidati debbono inoltre superare un esame scritto consistente nella versione di un passo di autore greco in latino.
Art. 62. - Per conseguire il certificato di studio i candidati debbono infine presentare una dissertazione intorno a un argomento riferentesi a una delle materie insegnate nel corso.
La discussione della dissertazione ha luogo davanti a una Commissione di sette membri, composta dal preside della Facolta', dai professori delle materie seguite nel corso e da altri componenti la Facolta'.
Gli iscritti al corso debbono versare le tasse e sopprattasse e gli eventuali contributi che verranno stabiliti anno per anno dal Consiglio di amministrazione dell'Universita', uditi il Senato accademico ed il Consiglio di Facolta'.