Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo fra l'Italia ed il Lussemburgo, relativo alla definizione delle questioni economiche rimaste in sospeso fra i due Stati, concluso a mezzo scambio di Note effettuato in Lussemburgo il 5 giugno 1954.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
A onere previsto nella somma di L. 41.000,000 (quarantuno milioni di lire), derivante dall'esecuzione dell'Accordo suddetto verra' provveduto mediante riduzione, per uguale importo, dello stanziamento del capitolo n. 540 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1954-1955.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 3
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.