E' ricostituito il comune di Bianzano, in provincia di Bergamo, con la circoscrizione territoriale presistente alla data della relativa soppresione.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Il Prefetto di Bergamo, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvedera' al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il comune di Spinone dei Castelli e il ricostituito comune di Bianzano, nonche' alla ripartizione fra gli stessi, previo parere delle rispettive Amministrazioni, del personale attualmente in servizio presso il comune di Spinone dei Castelli.
E' fatto salvo l'esercizio successivo, da parte dei Comuni predetti, della facolta' di revisione degli organici, secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, e successive modificazioni, con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle disposizioni contenute nell'art. 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale, e successive modifiche.
Al personale in servizio presso il comine di Spinone dei Castelli che sara' inquadrato negli organici del comune di Bianzano, sara' mantenuto ad personam il trattamento economico fruito all'atto dell'Inquadramento.