Presso il Ministero della pubblica istruzione - Amministrazione centrale - sono istituiti a decorrere dal 1 gennaio 1950 i ruoli transitori per il personale di ruolo, gia' addetto al soppresso Commissariato per i servizi del Ministero della Real Casa e per l'amministrazione dei beni gia' costituenti la dotazione della Corona, indicato nell'elenco approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 marzo 1951.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
I ruoli transitori sono quali risultano dalle tabelle A, B, C, D, allegate al presente decreto.
Art. 3
#Comma 1
Il ruolo transitorio, istituito con il presente decreto per il personale di gruppo C del servizio tecnico edile (tabella G), e aperto: le promozioni ai gradi 11°, 10° e 9° possono conferirsi-, per anzianita' congiunta al merito, dopo una permanenza, di nove anni in ciascuno dei gradi rispettivamente inferiori.
Art. 4
#Comma 1
Il personale subalterno sara' inquadrato nel ruolo transitorio istituito col presente decreto, come segue:
il personale delle sub-categorie I e II nel grado di sorvegliante capo corrispondente alla qualifica di commesso capo dei ruoli del personale subalterno statale;
il personale delle sub-categorie III, IV e V, rispettivamente nei gradi di sorvegliante di la classe, sorvegliante di 2ª classe sorvegliante di 3° classe corrispondenti alle qualifiche di primo commesso, usciere capo e usciere dei ruoli del personale subalterno delle Amministrazioni dello Stato.
All'atto dell'inquadramento sara' attribuita nel grado conferito l'anzianita' maturata nella, categoria di provenienza; per i subalterni inquadrati nel grado di sorvegliante capo sara' attribuita in tale grado l'anzianita' complessiva maturatai nelle sub-categorie I e II della cessata Amministrazione.
Al personale subalterno che, a seguito dell'inquadramento, venga a percepire uno stipendio inferiore a quello gia' goduto, sara' attribuito il trattamento previsto dall'ultimo comma, dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1949, n. 412.
Art. 5
#Comma 1
Il Ministro per la pubblica istruzione, con proprio decreto, provvedera' al trasferimento nei ruoli transitori del personale compreso nell'elenco indicato nell'art. 1.
Art. 6
#Comma 1
Il personale iscritto nei ruoli transitori di cui all'art.1 del presente decreto puo' con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, essere assegnato anche ad uffici od istituti periferici.
Art. 7
#Comma 1
Al personale iscritto nei ruoli transitori sono applicabili, per tutto quanto non espressamente disposto col presente decreto, tutte le disposizioni previste dalle vigenti norme sullo stato giuridico, sull'ordinamento gerarchico e sul trattamento economico degli impiegati civili dello Stato.
Art. 8
#Comma 1
Il personale operaio permanente (salariato), gia' addetto al suddetto Commissariato, proposto per il passaggio al Ministero della pubblica istruzione e compreso nell'elenco approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 maggio 1951, passa, a decorrere dal 1 gennaio 1950, alle dipendenze di detta Amministrazione con le attribuzioni e il trattamento economico goduti all'atto del passaggio.
A detto personale sono applicabili tutte le disposizioni previste dalle vigenti norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato.