E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione, stipulata in Perugia il 29 marzo 1952, per il finanziamento della Facolta' di scienze matematiche fisiche e naturali (corsi di laurea in scienze naturali ed in scienze biologiche), che viene istituita, a norma dell'articolo seguente, presso l'Universita' di Perugia.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
In aggiunta alle Facolta' dell'Universita' di Perugia, indicate all'art. 2 del regio decreto 29 luglio 1937, n. 1439, e' istituita la Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali (limitatamente ai corsi di laurea in scienze naturali e scienze biologiche), la quale viene mantenuta, presso l'Universita' medesima, con i mezzi forniti, secondo la convenzione di cui al precedente articolo, dagli Enti sovventori, ed escluso comunque, qualsiasi onere a carico del bilancio dell'Universita' e dello Stato.
Art. 3
#Comma 1
Con provvedimento da emanare ai sensi degli articoli 17 e 18 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, saranno approvate le norme concernenti lo statuto della Facolta'.
Art. 4
#Comma 1
Sono istituiti, a decorrere dalla data del presente decreto, per la Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali della Universita' di Perugia, due posti di professore di ruolo, ai sensi degli articoli 63, secondo comma e 100, secondo comma, del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, e tre posti di assistente ordinario, ai sensi dell'art. 1-sub art. 13-bis della legge 24 giugno 1950, n. 465.
Art. 5
#Comma 1
Con successivo provvedimento, da emanare ai sensi dell'art. 63, ultimo comma, del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, saranno apportate al riparto dei posti di professore di ruolo assegnati all'Universita' di Perugia le modificazioni necessarie in relazione alla nuova situazione degli insegnamenti e degli studi.
Art. 6
#Comma 1
Qualora la convenzione di cui al precedente art. 1 non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano a cessare o diventino insufficienti, per qualsiasi motivo, i contributi degli Enti sovventori, la Facolta' e i posti di cui al precedente art. 4 sono senz'altro soppressi, con la conseguente cessazione dal servizio dei rispettivi titolari.
In tal caso, l'importo dell'eventuale trattamento di cessazione dal servizio, che possa spettare ai titolari dei posti medesimi, sara' a carico degli Enti finanziatori.