IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1110;
Visto il regio decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1632, convertito nella legge 17 aprile 1931, n. 526;
Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni;
Visto l'art. 17 della legge 14 giugno 1940, n. 410 Uditi i pareri della Commissione per le funicolari aeree e terrestri, della Commissione interministeriale per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto e del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Visto il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto col Ministro per il tesoro, e con il Ministro per le finanze;
Decreta:
E' approvato e reso esecutorio l'atto-capitolato stipulato il 6 dicembre 1952 tra i delegati dei Ministri per i trasporti e per il tesoro in rappresentanza dello Stato ed il rappresentante della Societa' anonima ferrovia e funicolare vesuviana, con sede in Napoli, per la concessione a quest'ultima dell'impianto e dell'esercizio, con sovvenzione dello Stato, di una funicolare aerea a seggiole biposto con agganciamento automatico, in servizio pubblico per trasporto di persone sul Vesuvio, in sostituzione della funicolare terrestre distrutta dall'eruzione del marzo 1944.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1