E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione, stipulata in Firenze il 15 novembre 1950, con le modifiche di cui alla convenzione aggiuntiva stipulata in Firenze il 3 febbraio 1953, per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facolta' d'ingegneria della Universita' di Pisa.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo, riservato all'insegnamento di costruzione di macchine elettriche, in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' d'ingegneria dell'Universita' di Pisa nel n. 8 della tabella D annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.
Art. 3
#Comma 1
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano meno per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, il posto di cui trattasi e' soppresso, con la conseguente cessazione dal servizio del relativo titolare. In tale caso l'importo dell'eventuale trattamento di cessazione dal servizio, che possa spettare al titolare del posto medesimo, sara' a carico degli enti finanziatori.