E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione, stipulata in Roma il 3 giugno 1953, per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facolta' di scienze politiche dell'Universita' di Roma.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
E' istituito, ai sensi dell'art. 63, secondo comma, e dell'art. 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di storia dei trattati e politica internazionale in aggiunta a quelli indicati nella lettera b) della tabella D annessa al predetto testo unico per la Facolta' di scienze politiche dell'Universita' di Roma e successive modificazioni.
Art. 3
#Comma 1
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero vengano meno per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo e' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare.