IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la domanda in data 16 settembre 1948, con la quale l'Amministrazione provinciale di L'Aquila ha chiesto la classifica, fra i comprensori di bonifica ai sensi dell'art. 3 del testo delle norme sulla bonifica integrale, approvato con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, del territorio della vallata di Sulmona in provincia di L'Aquila;
Ritenuto che ricorrono le condizioni per procedere alla richiesta classifica;
Visto il voto 11 ottobre 1956, n. 62, del Consiglio superiore dell'agricoltura;
Visto l'art. 3 del testo delle norme sulla bonifica integrale, approvato con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto col Ministro per il tesoro e col Ministro per i lavori pubblici;
Decreta:
Il territorio della vallata di Sulmona e' classificato, ai sensi e per gli effetti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, fra i comprensori di bonifica di 2ª categoria, sulla base della corografia che, munita del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1