Al personale delle ricevitorie del lotto e' concesso, in aggiunta alle competenze in vigore, a decorrere dal 1 gennaio 1954 e fino al 30 giugno 1955, un assegno integrativo mensile, non pensionabile, non cedibile e non pignorabile o sequestrabile, nelle seguenti misure nette:
ricevitori e reggenti, lire cinquemilacinquecento;
aiuto ricevitori e commessi avventizi autorizzati in sostituzione di aiuto ricevitori:
a) che prestano servizio per l'intera settimana, lire cinquemila;
b) che prestano servizio per quattro giorni la settimana, lire tremilatrecentocinquanta;
c) che prestano servizio per tre giorni la settimana, lire duemilacinquecento.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Sono estese all'assegno integrativo di cui al precedente articolo, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 5, 6 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23.
Sull'assegno stesso non gravano le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali.
Art. 3
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.