DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 401/1955 - Attribuzione di un assegno integrativo mensile netto al personale a contratto a tempo indeterminato (straordinario) assunto in servizio ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 12 settembre 1935, n. 1816.

Attribuzione di un assegno integrativo mensile netto al personale a contratto a tempo indeterminato (straordinario) assunto in servizio ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 12 settembre 1935, n. 1816.

Numero 401 Anno 1955 GU 20.05.1955 Codice 055U0401

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-04-27;401

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Al personale a contratto a tempo indeterminato (straordinario) assunto in servizio ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 12 settembre 1935, n. 1816, e' concesso, in aggiunta alle competenze in vigore, a decorrere dal 1° gennaio 1954 e fino al 30 giugno 1955, un assegno integrativo mensile, non cedibile e non pignorabile o sequestrabile, nella misura netta di lire cinquemila.


Art. 2

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Art. 3

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Comma 1

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.