Al personale a contratto a tempo indeterminato (straordinario) assunto in servizio ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 12 settembre 1935, n. 1816, e' concesso, in aggiunta alle competenze in vigore, a decorrere dal 1° gennaio 1954 e fino al 30 giugno 1955, un assegno integrativo mensile, non cedibile e non pignorabile o sequestrabile, nella misura netta di lire cinquemila.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Sono estese all'assegno integrativo di cui al precedente articolo, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 5, 6 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23.
Sull'assegno stesso non gravano le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali.
Art. 3
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.