Ai direttori di aeroporto civile, disciplinati dalla legge 20 aprile 1933, n. 467 e dal regio decreto 23 agosto 1934, n. 2366, e' concesso, a decorrere dal 1 gennaio 1954 e fino al 30 giugno 1955, in aggiunta alle competenze in vigore, fissate dal decreto Ministeriale 4 gennaio 1954, un assegno integrativo mensile, non cedibile e non pignorabile o sequestrabile, nelle misure nette stabilite dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23, per i dipendenti statali, cui il predetto personale e' parificato ai fini previsti dall'art. 4 - terzo comma - del regolamento approvato col citato regio decreto 23 agosto 1934, n. 2366.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Sono estese all'assegno integrativo di cui al precedente articolo, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 5, 6 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23;
Sull'assegno stesso non gravano le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali.
Art. 3
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.