DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 392/1955 - Attribuzione di un assegno integrativo mensile netto al personale delle Sezioni provinciali dell'alimentazione.

Attribuzione di un assegno integrativo mensile netto al personale delle Sezioni provinciali dell'alimentazione.

Numero 392 Anno 1955 GU 18.05.1955 Codice 055U0392

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-04-27;392

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Al personale delle. Sezioni provinciali dell'alimentazione e' concesso, in aggiunta alle competenze in vigore, a decorrere dal 1 gennaio 1954 e fino al 30 giugno 1955, un assegno integrativo mensile, non cedibile e non pignorabile o sequestrabile, nelle misure nette stabilite dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23, per i dipendenti statali, cui il predetto personale e' parificato secondo la tabella annessa al decreto Ministeriale 30 dicembre 1946.


Art. 2

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Comma 1

Sono estese all'assegno integrativo di cui al precedente articolo, se e in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 2, 3 - primo comma - 5, 6, 7 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23.
Sull'assegno stesso non gravano le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali.


Art. 3

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Comma 1

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.