DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 395/1955 - Attribuzione di un assegno integrativo mensile netto agli assuntori delle Ferrovie dello Stato.

Attribuzione di un assegno integrativo mensile netto agli assuntori delle Ferrovie dello Stato.

Numero 395 Anno 1955 GU 18.05.1955 Codice 055U0395

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-04-27;395

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Agli assuntori delle Ferrovie dello Stato e loro dipendenti che percepiscono una retribuzione non inferiore allo stipendio iniziale del personale esecutivo di grado 14° ferroviario, e' concesso, in aggiunta alle competenze in vigore, a decorrere dal 1 gennaio 1954 e fino al 30 giugno 1955, un assegno integrativo nella misura di lire cinquemila mensili nette.
Per gli assuntori e dipendenti degli assuntori che percepiscono una retribuzione inferiore al suddetto stipendio, l'assegno integrativo e' stabilito in proporzione al rapporto fra detto stipendio e la retribuzione da essi percepita.


Art. 2

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Comma 1

L'assegno integrativo di cui al precedente articolo non e' cedibile, pignorabile o sequestrabile, e, al pari dell'assegno integrativo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23, non ha effetto sulle indennita' ed assegni accessori di attivita' di servizio, comunque denominati, ragguagliati o graduati secondo gli assegni e competenze fisse corrisposti al personale.
Sono estese all'assegno integrativo di cui al precedente articolo, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 5, 6 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23.
Sull'assegno stesso non gravano le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali.


Art. 3

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Comma 1

Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del presente decreto, compresa l'eventuale assegnazione di fondi a favore dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per sovvenzioni in dipendenza dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione del decreto medesimo.


Art. 4

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Comma 1

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiate della Repubblica italiana.