Agli assuntori delle Ferrovie dello Stato e loro dipendenti che percepiscono una retribuzione non inferiore allo stipendio iniziale del personale esecutivo di grado 14° ferroviario, e' concesso, in aggiunta alle competenze in vigore, a decorrere dal 1 gennaio 1954 e fino al 30 giugno 1955, un assegno integrativo nella misura di lire cinquemila mensili nette.
Per gli assuntori e dipendenti degli assuntori che percepiscono una retribuzione inferiore al suddetto stipendio, l'assegno integrativo e' stabilito in proporzione al rapporto fra detto stipendio e la retribuzione da essi percepita.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
L'assegno integrativo di cui al precedente articolo non e' cedibile, pignorabile o sequestrabile, e, al pari dell'assegno integrativo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23, non ha effetto sulle indennita' ed assegni accessori di attivita' di servizio, comunque denominati, ragguagliati o graduati secondo gli assegni e competenze fisse corrisposti al personale.
Sono estese all'assegno integrativo di cui al precedente articolo, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 5, 6 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23.
Sull'assegno stesso non gravano le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali.
Art. 3
#Comma 1
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del presente decreto, compresa l'eventuale assegnazione di fondi a favore dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per sovvenzioni in dipendenza dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione del decreto medesimo.
Art. 4
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiate della Repubblica italiana.