Al personale incaricato temporaneo addetto al servizio del collocamento, di cui all'art. 5 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381 e all'art. 24 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e' concesso, a, decorrere dal 1 gennaio 1954 e fino al 30 giugno 1955, in aggiunta alle competenze in vigore fissate dalla legge 20 luglio 1952, n. 1015, un assegno integrativo mensile, non cedibile e non pignorabile o sequestrabile, nella misura netta indicata, come appresso, per ciascun importo del compenso annuo lordo di cui alla tabella dell'art. 1 della stessa legge 20 luglio 1952, n. 1015:
Assegno integrativo
Compenso annuo lordo mensile netto
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120.000 2.500
180.000 2.750
216.000 3.250
240.000 3.750
264.000 4.250
300.000 4.500
360.000 5.000
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Sono estese all'assegno integrativo di cui al precedente articolo, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 5, 6 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23.
Sull'assegno stesso non gravano le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali.
Art. 3
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiali della. Repubblica italiana.