DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 381/1955 - Attribuzione di un assegno integrativo mensile netto al personale incaricato temporaneo addetto al servizio del collocamento.

Attribuzione di un assegno integrativo mensile netto al personale incaricato temporaneo addetto al servizio del collocamento.

Numero 381 Anno 1955 GU 17.05.1955 Codice 055U0381

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-04-27;381

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Al personale incaricato temporaneo addetto al servizio del collocamento, di cui all'art. 5 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381 e all'art. 24 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e' concesso, a, decorrere dal 1 gennaio 1954 e fino al 30 giugno 1955, in aggiunta alle competenze in vigore fissate dalla legge 20 luglio 1952, n. 1015, un assegno integrativo mensile, non cedibile e non pignorabile o sequestrabile, nella misura netta indicata, come appresso, per ciascun importo del compenso annuo lordo di cui alla tabella dell'art. 1 della stessa legge 20 luglio 1952, n. 1015:
Assegno integrativo
Compenso annuo lordo mensile netto
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120.000 2.500
180.000 2.750
216.000 3.250
240.000 3.750
264.000 4.250
300.000 4.500
360.000 5.000


Art. 2

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Art. 3

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Comma 1

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiali della. Repubblica italiana.