Agli incaricati marittimi ed ai delegati di spiaggia, disciplinati dal regio decreto 25 novembre 1937, n. 2360, 6 concesso, a decorrere dal 1 gennaio 1954 e fino al 30 giugno 1955, in aggiunta retribuzione in vigore, un assegno integrativo mensile, non cedibile e non pignorabile o sequestrabile, nelle seguenti misure nette:
incaricati marittimi di 1ª classe. . . . . . . . . . . . . . L. 2.500 incaricati marittimi di 2ª classe. . . . . . . . . . . . . . L. 2.250 delegati di spiaggia di 1ª classe. . . . . . . . . . . . . . L. 2.000 delegati di spiaggia di 2ª classe. . . . . . . . . . . . . . L. 1.750 delegati di spiaggia di 3ª classe. . . . . . . . . . . . . . L. 1.500
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Sono estese all'assegno integrativo di cui al precedente articolo, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 5, 6 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23.
Sull'assegno stesso non gravano le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali.
Art. 3
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.