DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 371/1955 - Funzionamento dell'ente di diritto pubblico "Cassa per, la circolazione monetaria della Somalia".

Funzionamento dell'ente di diritto pubblico "Cassa per, la circolazione monetaria della Somalia".

Numero 371 Anno 1955 GU 16.05.1955 Codice 055U0371

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-03-05;371

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

La "Cassa per la circolazione monetaria della Somalia", eretta in ente di diritto pubblico a norma dell'art. 4 della legge 30 giugno 1954, n. 677, ha lo scopo di provvedere, per concessione dell'Amministrazione fiduciaria italiana della Somalia in conformita' delle norme all'uopo stabilite, all'esclusiva fabbricazione ed emissione di carta moneta e monete metalliche a corso legale in Somalia con potere liberatorio per i pagamenti nel territorio medesimo, nonche' ad ogni altra operazione inerente alla stessa circolazione monetaria.
La Cassa ha, altresi', funzioni consultive nelle questioni monetarie riguardanti il territorio della Somalia.


Art. 2

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Comma 1

Il fondo di dotazione della Cassa e' di L. 87.500.000, ed e' interamente conferito dallo State mediante trasferimento del capitale di pari importo della Societa' per azioni, di cui all'art. 3 della legge 30 giugno 1954, n. 677.


Art. 3

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Comma 1

Sono organi della Cassa:
a) il Consiglio;
b) il presidente;
c) il Collegio dei revisori dei conti.


Art. 4

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Comma 1

Il Consiglio della cassa, al quale sono attribuiti i poteri per l'amministrazione della Cassa stessa, e' cosi' composto:
a) dal presidente, scelto dai Ministri per il tesoro e per gli affari esteri tra i funzionari di grado 4° del Ministero del tesoro, collocato fuori ruolo, con l'osservanza delle vigenti disposizioni;
b) da sei membri, scelti tra persone particolarmente esperte, designate, rispettivamente, dai Ministri per il tesoro, per gli affari esteri e per il commercio con l'estero, nonche' dall'Amministrazione fiduciaria italiana della Somalia, dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei Cambi.
I componenti del Consiglio sono nominati con decreti dei Ministri per il tesoro e per gli affari esteri, durano in carica tre anni e possono essere confermati.
Alla sostituzione dei membri del Consiglio, che per qualsiasi motivo cessino dalla carica prima della scadenza, si provvede nei modi di cui ai precedenti comma.
Alle riunioni del Consiglio possono intervenire con voto consultivo persone particolarmente esperte, designate dai Ministri per il tesoro e per gli affari esteri e dall'Amministrazione' fiduciaria della Somalia; anche in rappresentanza degli interessi locali.


Art. 5

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Comma 1

Il presidente ha la legale rappresentanza della Cassa.
In caso di sua assenza ed impedimento e' sostituito dal consigliere designato dal Ministero degli affari esteri.
Il presidente ha facolta' di proporre al Consiglio il conferimento ad altri consiglieri della Cassa e funzionari di speciali poteri di rappresentanza.


Art. 6

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Comma 1

Il Collegio dei revisori dei conti esercita, in quanto compatibile, funzioni analoghe a quelle stabilite per i sindaci dal Codice civile.
Esso e' composto di tre membri effettivi e due supplenti nominati con decreti dei Ministri per il tesoro e per gli affari esteri.
I tre revisori effettivi sono designati rispettivamente dai Ministri per il tesoro, per gli affari esteri e per il commercio con l'estero; i primi due Ministri designano altresi' i revisori supplenti.
I membri del Collegio dei revisori dei conti durano in carica tre anni e possono essere confermati.


Art. 7

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Comma 1

Per la gestione esecutiva la Cassa si avvale della Banca d'Italia che vi provvede, secondo le norme vigenti per l'Istituto di emissione, in quanto applicabili, nei modi stabiliti con apposita convenzione da stipularsi tra il Governatore della Banca d'Italia e il presidente della Cassa e da sottoporre all'approvazione dei Ministri per il tesoro e per gli affari esteri.


Art. 8

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Comma 1

Il bilancio della Cassa si chiude al 31 dicembre di ogni anno ed entro il 30 aprile successivo e' presentato, con le relazioni del Consiglio e del Collegio dei revisori dei conti, ai Ministeri del tesoro e degli affari esteri per l'approvazione.


Art. 9

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Comma 1

Gli utili netti' annualmente realizzati dalla Cassa, previa detrazione del 10 per cento per la costituzione di un fondo di riserva ordinario e della quota annualmente stabilita dai Ministeri del tesoro e degli affari esteri per l'estinzione delle somministrazioni nonche' delle anticipazioni concesse dal Tesoro dello Stato alla Cassa, sono destinati alla costituzione di fondi di riserva straordinari.
All'atto della cessazione o liquidazione della Cassa ogni eventuale attivita' netta, risultante dopo il rimborso allo Stato del fondo di dotazione e delle somministrazioni ed anticipazioni dallo stesso concesse, sara' devoluta al Tesoro dello Stato.


Art. 10

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Comma 1

Le norme vigenti in Italia per la vigilanza sull'Istituto di emissione e sulla circolazione sono estese, in quanto applicabili, alla Cassa, nonche' alla fabbricazione, emissione e circolazione monetaria della Somalia.
L'esercizio della vigilanza sulle operazioni della Cassa nel territorio della Somalia e' ordinariamente esplicato da un controllore nominato dal Ministro per il tesoro e dall'Amministratore della Somalia.


Art. 11

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Comma 1

Nella prima attuazione del presente decreto restano confermati in carica, fino all'approvazione del bilancio per l'esercizio 1955, quali componenti degli organi di cui al precedente art. 3, tutti gli attuali membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci della Cassa, con le rispettive attribuzioni. Tutti gli atti legalmente stipulati dalla Cassa prima dell'entrata in vigore del presente decreto sono convalidati.


Art. 12

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Comma 1

E' approvato lo statuto della Cassa allegato al presente decreto, firmato dal Ministro per il tesoro.
Le eventuali successive modifiche allo statuto medesimo saranno approvate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei Ministri per il tesoro e per gli affari esteri.


Art. 13

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Comma 1

Il presente decreto ha efficacia dal 1 marzo 1955.