IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568;
Visto il decreto luogotenenziale 28 ottobre 1917, con il quale gli abitati di Masseri e Campiglio, rispettivamente borgata e frazione del comune di Campli in provincia di Teramo, furono inclusi nella tabella D allegata alla detta legge 9 luglio 1908, n. 445 (consolidamento di abitati minacciati da frane);
Considerato che la detta borgata Masseri, con deliberazione della Giunta municipale del comune di Campli in data 14 agosto 1952, e' stata riconosciuta frazione del Comune stesso;
Considerato che, in seguito all'accentuarsi del movimento franoso, e' risultata la necessita' di provvedere allo spostamento in nuova sede dei detti abitati;
Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 1841 emesso nell'adunanza del 5 ottobre 1954;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;
Decreta:
Gli abitati di Masseri e Campiglio, frazioni del comune di Campli in provincia di Teramo, sono cancellati dalla tabella D allegata alla legge 9 luglio 1908, n. 445 e sono aggiunti, a norma dell'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568, agli abitati indicati nella tabella E allegata alla legge predetta (trasferimento di abitati minacciati da frane).
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1