Nel quinto comma dell'art. 306 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, sostituito dall'art. 3 del decreto Presidenziale 19 agosto 1954, n. 968, sono soppresse le parole: "Resta fermo il disposto del secondo comma dell'art. 9 della legge 2 luglio 1952, n. 703".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Il quinto comma dell'art. 332 del testo unico predetto, successivamente modificato e sostituito dall'art. 5 del decreto Presidenziale 19 agosto 1954, n. 968, e' sostituito dal seguente:
"Puo', infine, in casi eccezionali, autorizzare aumenti di imposte, tasse e contributi, comprese le imposte di consumo fino al limite del 50% delle tariffe massime, nonche' ulteriori eccedenze delle sovrimposte fondiarie nella misura strettamente indispensabile a conseguire il pareggio del bilancio".
Art. 3
#Comma 1
Il terzo comma dell'art. 333 del testo unico predetto e' sostituito dal seguente:
"I provvedimenti relativi alla contrattazione di tali prestiti sono sottoposti all'approvazione degli stessi organi competenti ad approvare il bilancio ai sensi dell'articolo precedente".