DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 447/1953 - Modificazioni agli articoli 9 e 10 del regolamento per le concessioni di viaggio e di trasporto sulle Ferrovie dello Stato, approvato con regio decreto 29 gennaio 1942, n. 286.

Modificazioni agli articoli 9 e 10 del regolamento per le concessioni di viaggio e di trasporto sulle Ferrovie dello Stato, approvato con regio decreto 29 gennaio 1942, n. 286.

Numero 447 Anno 1953 GU 20.06.1953 Codice 053U0447

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-05-04;447

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

L'art. 9 del Regolamento per le concessioni di carte di libera circolazione, di biglietti di servizio, di biglietti gratuiti ed a tariffa ridotta, di buoni bagaglio, di trasporto, di compartimenti riservati e di carrozze-salone sulle ferrovie dello Stato, approvato con regio decreto 29 gennaio 1942, n. 286, citato nelle premesse, e' modificato come appresso:
1) il punto a) della parte 2ª e' sostituito dal seguente:
a) al personale delle Ferrovie dello Stato dei seguenti gradi indicati nei quadri di classificazione di cui ai regi decreti-legge 7 aprile 1925, n. 405, e 17 novembre 1938, n. 1785: grado sesto, grado settimo con almeno sei anni di anzianita' nei grado ed agli allievi ispettori, nonche' agli specialisti, medici aiuti e medici di riparto delle ferrovie stesse;
2) l'ultimo comma del punto b) e' sostituito dal seguente:

Al personale delle Ferrovie dello Stato dei gradi inferiori al 6°, non compreso nel precedente punto a), quando concorrano speciali ragioni di servizio, possono essere rilasciate carte di libera circolazione per l'intera rete o per determinate percorrenze.


Art. 2

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Comma 1

Il punto a) della parte 2ª dell'art. 10 del Regolamento sopra citato, e' sostituito dal seguente:
a) al personale delle ferrovie dello Stato dei sottoindicati gradi:
del grado 3° nel limite di km. 4000;
del grado 4° nel limite di km. 3000;
del grado 5° nel limite di km. 2000;
del grado 6° nel limite di km. 1000;
del grado 7°, collocato a riposo posteriormente al 31 dicembre 1951 dopo aver maturato almeno 6 anni di anzianita' nel grado, nel limite di km. 1000.
I gradi suddetti si riferiscono ai quadri di classificazione di cui ai regi decreti-legge 7 aprile 1925, n. 405 e 17 novembre 1938, n. 1785.