Il decreto Presidenziale 7 dicembre 1951, n. 1826, e' revocato.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
La Fondazione "Giuliana Civinini" e' autorizzata ad accettare dal signor Guelfo Civinini la donazione, effettuata nella forma di cui all'art. 783 del Codice civile, di lire diciannovemilanovecentonovantasei a incremento de suo patrimonio.
Art. 3
#Comma 1
Il patrimonio della Fondazione predetta, costituito in un unico premio, verra' erogato a favore dell'autore della migliore opera letteraria in prosa o in versi - non escluse le opere di teatro - edita od inedita, rappresentata o non rappresentata, di soggetto comunque ispirato alle ex terre italiane d'oltremare, al lavoro italiano all'estero, all'emigrazione italiana ed al suo compito di civilta' nel mondo.
Art. 4
#Comma 1
L'ammontare del premio, in L. 100.000 (centomila), sara' assegnato il giorno 14 luglio 1953 a giudizio della Commissione istituita ai sensi dello statuto della Fondazione.
Art. 5
#Comma 1
Nella stessa data dell'assegnazione del premio di cui al precedente articolo la Fondazione "Giuliana Civinini" rimarra' estinta.