DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 4563/1952 - Modificazioni al regolamento per, l'amministrazione e la contabilita' del corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con regio decreto 10 febbraio 1927, n. 443.

Modificazioni al regolamento per, l'amministrazione e la contabilita' del corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con regio decreto 10 febbraio 1927, n. 443.

Numero 4563 Anno 1952 GU 30.05.1953 Codice 052U4563

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Per la durata degli esercizi finanziari 1952-53 e 1953-54, le attribuzioni e le responsabilita' di consegnatario relative alla gestione dei materiali, previste per il comandante di compagnia dalle disposizioni del libro 2°, titoli VI, VII e IX del regolamento sull'amministrazione e la contabilita' dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con regio decreto 10 febbraio 1927, n. 443, sono assunte, presso le compagnie dei centri addestramento reclute dell'Esercito, dal maresciallo in carriera continuativa che, in base alle tabelle organiche delle compagnie stesse, e' addetto ai materiali.


Art. 2

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Comma 1

Il maresciallo di cui al precedente art. 1 e' sostituito, in caso di impedimento o di temporanea assenza, da altro sottufficiale di sua fiducia, idoneo allo scopo, con l'autorizzazione del comandante della compagnia.
L'autorizzazione deve risultare da apposito atto del comandante della compagnia.


Art. 3

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Comma 1

Il comandante della compagnia vigila sulla conservazione di tutto il materiale in consegna alla compagnia e adotta tempestivamente, di propria iniziativa o sui segnalazione del maresciallo, i provvedimenti di cui agli articoli 320 e 321 del regolamento sull'amministrazione la contabilita' di corpi, istituti e stabilimenti militari, nei casi di perdita, avaria o danneggiamento determinati da sottufficiali e militari di truppa ai materiali loro distribuiti per uso personale o di uso collettivo.
Il comandante della compagnia risponde in proprio per i materiali di cui al comma precedente in caso di perdita o di danno determinati da sua azione od omissione.


Art. 4

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Comma 1

Per il periodo di tempo indicato all'art. 1, le funzioni amministrative e contabili attribuite al Capo di Stato Maggiore dei comandi militari territoriali dal libro 3°, titolo I, capo II, del regolamento per l'amministrazione e la contabilita' dei corpi, istituti e stabilimenti militari e le conseguenti responsabilita', sono devolute, presso i Comandi militari territoriali di Roma e di Torino, agli ufficiali superiori comandanti dei rispettivi Quartieri generali.
Per lo stesso periodo di tempo i Quartieri generali dei Comandi militari territoriali di Roma e di Torino sono considerati, per l'amministrazione e la contabilita' del Comando territoriale, come distaccamenti dell'Ufficio di amministrazione dei personali militari vari.