Sono approvati e resi esecutivi l'annessa convenzione, stipulata in Genova, in data 31 luglio 1956, e l'atto aggiuntivo alla convenzione stessa, stipulato in Genova, in data 30 ottobre 1956, per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Genova.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
E' istituito ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di medicina del lavoro in aggiunta a quelli indicati, per la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Genova, nella tabella D, annessa al predetto testo unico e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 3
#Comma 1
Qualora la convenzione e l'atto aggiuntivo non siano rinnovati alla scadenza, ovvero vengano meno, per qualsiasi motivo, i contributi in essi previsti, il posto di cui al precedente articolo restera', senz'altro soppresso, con la conseguente cessazione dal servizio del titolare e con l'obbligo, per l'ente sovventore, di corrispondergli il trattamento di cessazione, che possa eventualmente spettargli.
Art. 4
#Comma 1
A modifica dell'art. 5, lettera c), della convenzione, annessa al presente decreto, viene stabilito che le somme, di cui ai punti a) e b) dell'articolo medesimo, dovranno affluire allo stato di previsione dell'entrata dell'esercizio finanziario, nel quale sara' nominato il titolare dell'istituendo posto, e dei successivi esercizi, al capitolo ed articolo corrispondenti ai capitolo 121 ed art. 13 dell'esercizio 1956-57.