IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 154, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;
Visti la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento giuridico dell'Ente autonomo per le fiere di Bologna, e lo schema di statuto approvato dagli enti fondatori;
Visto l'atto per notar dott. Alessandro Gallerani di Bologna, 28 novembre 1955, con il quale e' stato costituito l'Ente e ne e' stato approvato lo statuto;
Ritenuta la opportunita' di procedere al riconoscimento giuridico dell'Ente predetto, in relazione alle finalita' che esso si propone ed ai mezzi di cui puo' disporre;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;
Decreta:
E' riconosciuta la personalita' giuridica all'ente autonomo denominato "Ente autonomo per le fiere di Bologna", con sede in Bologna.
E' approvato lo statuto dell'Ente stesso, allegato al presente decreto, vistato dal Ministro proponente.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1