Sono approvati e resi esecutivi l'annessa convenzione e l'atto aggiuntivo stipulati in Bologna in data 7 settembre 1955 e 5 ottobre 1956 tra l'Universita' degli studi e il Consorzio interprovinciale universitario di Bologna, per il finanziamento della Facolta' di magistero che viene istituita, a norma dell'articolo seguente, presso l'Universita' di Bologna.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
In aggiunta alle Facolta' della Universita' di Bologna indicate nella tabella A annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, e' istituita la Facolta' di magistero, la quale viene mantenuta con i mezzi forniti, secondo la convenzione e l'atto aggiuntivo di cui al precedente articolo, dall'ente sovventore.
Art. 3
#Comma 1
Con provvedimento da emanare ai sensi degli articoli 17 e 18 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, saranno approvate le norme concernenti lo statuto della Facolta'.
Art. 4
#Comma 1
Sono istituiti, ai sensi dell'art. 63, secondo comma, del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, sei posti di professore di ruolo e sei posti di assistente straordinario per la Facolta' di magistero dell'Universita' di Bologna.
Art. 5
#Comma 1
Fino a quando non faranno parte della Facolta' di magistero almeno tre professori di ruolo il Consiglio della facolta' sara' composto (o integrato) da tutti i professori di ruolo di altre Facolta' o Scuole cui sono affidati insegnamenti nella predetta Facolta'.
Art. 6
#Comma 1
L'art. 7 della convenzione stipulata in data 7 settembre 1955 e' soppresso.
Art. 7
#Comma 1
Qualora la convenzione e l'atto aggiuntivo di cui al precedente art. 1 non siano rinnovati alla scadenza oppure vengano a cessare per qualsiasi motivo i contributi in essi previsti, la Facolta' ed i posti di cui al precedente art. 4 sono senz'altro soppressi con la conseguente cessazione dal servizio dei titolari e con l'obbligo per l'ente sovventore di corrispondere l'eventuale trattamento economico di cessazione, che possa spettare ai titolari stessi.