DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 1312/1956 - Approvazione della convenzione e dell'atto aggiuntivo stipulati in Bologna tra l'Universita' degli studi e il Consorzio interprovinciale universitario per il finanziamento della Facolta' di magistero istituita presso l'Universita' di Bologna.

Approvazione della convenzione e dell'atto aggiuntivo stipulati in Bologna tra l'Universita' degli studi e il Consorzio interprovinciale universitario per il finanziamento della Facolta' di magistero istituita presso l'Universita' di Bologna.

Numero 1312 Anno 1956 GU 28.11.1956 Codice 056U1312

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Sono approvati e resi esecutivi l'annessa convenzione e l'atto aggiuntivo stipulati in Bologna in data 7 settembre 1955 e 5 ottobre 1956 tra l'Universita' degli studi e il Consorzio interprovinciale universitario di Bologna, per il finanziamento della Facolta' di magistero che viene istituita, a norma dell'articolo seguente, presso l'Universita' di Bologna.


Art. 2

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Comma 1

In aggiunta alle Facolta' della Universita' di Bologna indicate nella tabella A annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, e' istituita la Facolta' di magistero, la quale viene mantenuta con i mezzi forniti, secondo la convenzione e l'atto aggiuntivo di cui al precedente articolo, dall'ente sovventore.


Art. 3

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Art. 4

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Art. 5

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Comma 1

Fino a quando non faranno parte della Facolta' di magistero almeno tre professori di ruolo il Consiglio della facolta' sara' composto (o integrato) da tutti i professori di ruolo di altre Facolta' o Scuole cui sono affidati insegnamenti nella predetta Facolta'.


Art. 6

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Comma 1

L'art. 7 della convenzione stipulata in data 7 settembre 1955 e' soppresso.


Art. 7

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Comma 1

Qualora la convenzione e l'atto aggiuntivo di cui al precedente art. 1 non siano rinnovati alla scadenza oppure vengano a cessare per qualsiasi motivo i contributi in essi previsti, la Facolta' ed i posti di cui al precedente art. 4 sono senz'altro soppressi con la conseguente cessazione dal servizio dei titolari e con l'obbligo per l'ente sovventore di corrispondere l'eventuale trattamento economico di cessazione, che possa spettare ai titolari stessi.