Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo tra l'Italia e la Francia concluso in Roma, mediante processo verbale del 15 novembre 1955 con annesso scambio di Note del 22 novembre 1955, per regolare alcune questioni finanziarie relative ai territori ceduti alla Francia per effetto del Trattato di pace.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dall'entrata in vigore dell'Accordo indicato nell'articolo precedente.
Art. 3
#Comma 1
All'onere derivante dall'esecuzione del presente decreto si fara' fronte con le disponibilita' di bilancio relativo agli oneri dipendenti dall'esecuzione delle clausole economiche del Trattato di pace e di Accordi internazionali connessi con il Trattato medesimo.