E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione atipulata in Napoli in data 14 luglio 1950, nonche' l'atto aggiuntivo alla medesima stipulato in data 19 luglio 1956 per il finanziamento di un porte di professore di ruolo presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Napoli.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
E' istituito ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento della puericultura in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Napoli nella tabella D annessa al predetto testo unico e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 3
#Comma 1
Qualora la convenzione e l'atto aggiuntivo di cui all'art. 1 non siano rinnovati alla scadenza ovvero vengano meno, per qualsiasi motivo, i contributi in essi previsti, il posto di cui al precedente articolo verra' senz'altro soppresso, con l'obbligo per l'Ente finanziatore di corrispondere l'eventuale trattamento economico di cessazione che possa spettare al titolare del posto stesso.