Sono approvate e rese esecutive le annesse convenzioni stipulate in Cagliari in data 13 marzo 1956 per il finanziamento di tre posti di professore di ruolo per gli insegnamenti di linguistica sarda, puericultura diritto costituzionale regionale rispettivamente presso le Facolta' di lettere e filosofia, medicina e chirurgia, ed economia e commercio dell'Universita' di Cagliari.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Sono istituiti, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, tre posti di professore di ruolo destinati agli insegnamenti di linguistica sarda, puericultura e diritto costituzionale regionale in aggiunta a quelli indicati per le Facolta' di cui al precedente articolo, nella tabella D annessa al predetto testo unico e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 3
#Comma 1
Qualora le convenzioni non siano rinnovate alla scadenza oppure vengano meno, per qualsiasi motivo, i contributi esse previsti, i posti di cui al precedente articolo verranno senz'altro soppressi, con l'obbligo per l'Ente sovventore di corrispondere l'eventuale trattamento economico di cessazione che possa spettare ai titolari dei posti stessi.