Sono istituiti gli Uffici del registro di Avigliano, di Laviano e di Pont Canavese.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Le modifiche apportate alle attuali circoscrizioni finanziarie, in dipendenza della disposizione di cui al precedente articolo, sono indicate nelle annesse tabelle A, B e C che vistate dal Ministro per le finanze, formano parte integrante del presente decreto.
Art. 3
#Comma 1
Con decreto del Ministro per le finanze, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, sara' fissata entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto - la data in cui entreranno in funzione gli Uffici di cui all'art. 1 in dipendenza delle modifiche previste nei precedenti articoli.