Ai sensi e per gli effetti degli articoli 60, 61 e 62 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 sono espropriati, nell'interesse della difesa militare bel Paese e limitatamente al diritto di uso per i bisogni dello Stato, i brevetti delle invenzioni di cui alle domande n. 11263/51 e n. 11264/51, depositate entrambe il 9 ottobre 1951 a nome Auguto Heinritzi e contraddistinte, rispettivamente, dai titoli "Pila ad elettrolita liquido" e "Pila ad elettrolita liquido e procedimento di fabbricazione dei suoi elettrodi".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Le invenzioni di cui al precedente art. 1 devono essere tenute segrete, a norma dell'art. 41, primo comma, e dell'art. 61, secondo comma, del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127.
Art. 3
#Comma 1
Le indennita' spettanti al sig. Augusto Heinritzi, ai sensi dell'art. 62 del regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, saranno fissate successivamente, giusta quanto stabilito dallo stesso art. 62 per le espropriazioni nell'interesse della difesa militare del Paese.